I. Diritti Umani e
Libertà Religiosa

Al termine della seconda guerra mondiale il diritto di tutti gli esseri umani alla libertà di religione è stato proclamato con risoluzioni di vari corpi internazionali, incluse le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e l’Accordo di Helsinki. Ai governi viene ordinato non solo di abbandonare qualsiasi precedente politica di persecuzione religiosa, ma anche di agire concretamente per proteggere la libertà religiosa, a condizione che le pratiche religiose di una particolare setta o confessione non siano in contrasto con il comune diritto penale o violino i diritti degli altri cittadini. Specialmente in assenza di qualsiasi consenso erudito sulla definizione di religione, tali risoluzioni non garantiscono, comunque, l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione religiosa. Potrebbe ancora persistere la preferenza del governo per una o più religioni, come si evidenzia nell’instaurazione per legge di religioni particolari in vari paesi europei. Una tale preferenza potrebbe concedere vantaggi economici, in particolare fiscali, a particolari corpi religiosi e negare ad altre fedi privilegi sociali e anche politici. Anche dove tali misure discriminatorie non siano sostenute in modo palese (dalla legge, dalla consuetudine o dai precedenti), ci potrebbero essere diversi comportamenti da parte del governo o della società che favoriscono alcuni tipi di corpi religiosi rispetto ad altri. In particolare, ci potrebbe essere una diffidenza ufficiale o pubblica nei confronti di certe organizzazioni religiose, specialmente dove gli insegnamenti e le procedure di un gruppo religioso siano in genere sconosciute, così sconosciute che, per l’opinione pubblica o per l’apparato burocratico, potrebbero essere considerate “non proprio religiose”. Il pubblico e, a volte le autorità, invocano uno stereotipo di ciò che dovrebbe essere una religione e come i credenti religiosi dovrebbero comportarsi. I soggetti che si allontanano in modo troppo radicale da questo modello, forse inconsciamente ipotizzato, potrebbero quindi apparire inadatti perché si estenda nei loro confronti una normale tolleranza religiosa. Potrebbero, in effetti, sembrare che cadano al di fuori dalla categoria di ciò che viene considerato in tutto e per tutto una religione, o anche doversi guardare dall’accusa di operare in modi che contravvengono la legge.

II. Diversità religiosa contemporanea
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