La libertà di manifestare
una religione o credo

La libertà di manifestare una religione o credo attraverso il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamento abbraccia un’ampia e vasta gamma di azioni che sono tutelate sia per gli individui sia per le comunità religiose. L’associazione di queste azioni con la religione o credo deve essere esaminata caso per caso. [12]

Le seguenti manifestazioni religiose rappresentano atti religiosi che sono stati riconosciuti a livello internazionale come pertinenti all’ambito ed alla tutela della libertà religiosa. Tali azioni includono queste libertà, ma non sono limitate ad esse:

  • Venerare o riunirsi in relazione ad una religione o credo, e istituire e mantenere luoghi per tali scopi;
  • Istituire e mantenere istituzioni religiose, caritatevoli o umanitarie;
  • Creare, acquisire ed usare, in misura adeguata, gli articoli ed i materiali necessari relativi ai riti ed agli usi di una religione o credo;
  • Scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni attinenti;
  • Insegnare una religione o credo in luoghi adatti a tali scopi;
  • Sollecitare e ricevere contributi finanziari e di altro tipo in modo volontario;
  • Addestrare, nominare o eleggere leader, clero e insegnanti in base ai requisiti e agli standard di ogni religione o credo;
  • Osservare giorni di riposo e celebrare festività e cerimonie in conformità con i precetti della religione o credo;
  • Comunicare liberamente con individui e comunità in materia di religione e di credo a livello nazionale e internazionale. [13]

Il concetto di culto si estende alle azioni rituali e cerimoniali svolte come espressione diretta di fede, così come le varie pratiche essenziali per tali azioni, incluse la costruzione di luoghi di culto, l’uso di procedure rituali, di manufatti e oggetti religiosi e l’esibizione di simboli.

L’osservanza e la pratica di una religione o credo possono includere non solo gli atti cerimoniali, ma anche usanze come seguire diete alimentari, indossare indumenti o rivestimenti caratteristici, partecipare a rituali associati con certe fasi della vita e l’uso di una lingua particolare abitualmente parlata da un gruppo. In aggiunta, la pratica e l’insegnamento di una religione o credo include azioni essenziali per la condotta da parte di gruppi religiosi delle proprie questioni di base, come la libertà di istituire seminari o scuole religiose e la libertà di preparare e distribuire testi o pubblicazioni religiosi. [14]

La libertà di manifestare una religione o credo include anche il diritto di condividere pacificamente la propria religione o il proprio credo con gli altri, senza essere soggetti all’approvazione dello Stato o di un’altra comunità religiosa. Qualsiasi limitazione della libertà di manifestare una religione o credo dev’essere eccezionale e in conformità con gli standard internazionali. [15]

Diritti delle minoranze religiose

Ogni religione è una minoranza religiosa da qualche parte. La libertà di religione o credo comprende anche avere debita considerazione e rispetto per le persone appartenenti a minoranze religiose. Queste persone hanno il diritto di godere la propria cultura, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenze o senza qualsiasi forma di discriminazione. Gli Stati devono proteggere l’esistenza e l’identità religiosa delle minoranze nei loro territori e incoraggiare le condizioni per la promozione di quell’identità. 

Diritti dei genitori e dei bambini

La storia e la cultura della civiltà riflettono una forte tradizione di interesse dei genitori per l’educazione e la crescita dei propri figli. Questo ruolo primario dei genitori nell’educazione dei loro figli è ora affermato senza dubbio come uno stabile diritto universale. [16]

La legge Internazionale sui Diritti Umani è inequivocabile in merito al diritto dei genitori di crescere i figli in conformità con la propria religione o credo. Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali richiedono agli Stati di avere rispetto per la libertà dei genitori e, qualora necessario, dei tutori legali, di garantire l’educazione religiosa e morale dei loro figli in conformità con le proprie convinzioni. [17]

I bambini hanno diritto ad avere accesso a un’istruzione in materia di religione o credo, in conformità con la volontà dei loro genitori o tutori. Viceversa non possono essere costretti a ricevere un insegnamento in materia di religione o credo contro la volontà dei loro genitori o tutori, il principio guida è la cosa migliore a vantaggio del bambino. [18]

Nell’esercitare qualsiasi funzione assunta in relazione all’istruzione e all’insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurarsi che tale istruzione ed insegnamento sia in conformità con le proprie convinzioni religiose e filosofiche. [19] È proibita la forzata partecipazione dei bambini delle minoranze religiose all’educazione religiosa di una fede di maggioranza, o ai corsi che sono rivolti ad istruirli contro la loro particolare religione o credo.

In base alla legge internazionale sui diritti umani, gli Stati hanno l’obbligo non solo di rispettare la libertà di religione o credo, ma anche di proteggere tale libertà da indebite interferenze da parte di terzi. In aggiunta, gli Stati dovrebbero promuovere un’atmosfera di tolleranza e l’apprezzamento della diversità religiosa nelle scuole. L’istruzione scolastica può e dovrebbe contribuire all’eliminazione di stereotipi negativi che spesso avvelenano le relazioni tra le comunità e che hanno effetti particolarmente dannosi per le minoranze religiose. [20]

[12] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 4; Linee Guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 13.

[13] 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 6.

[14] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 4.

[15] Linee Guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 40.

[16] Vedi, ad esempio, Wisconsin contro Yoder, 406 U.S. 205, 1972.

[17] Articolo 18 (4), Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Art. 13 (3), Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, tratto dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani.

[18] 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 5; Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, Articolo 14 (2); Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell’OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia al 13.

[19] Convenzione Europea sui Diritti Umani Protocollo 1, Articolo 2; Manuale di Diritto Europeo della Non-Discriminazione, Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali in collaborazione con la Corte Europea per i Diritti Umani.

[20] Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Religione o Credo, ¶ 27-29, HRC 16/53, 15 dicembre 2010.

XI. Libertà dalla coercizione
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