La lotta per la libertà religiosa è in corso da migliaia di anni. Tuttavia, la creazione di obblighi di legge internazionali per i diritti umani per definire e proteggere questo diritto non ha avuto luogo fino all’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (“Dichiarazione Universale”), che afferma nell’Articolo 18: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.
La Dichiarazione Universale è stata creata in risposta agli orrori dell’Olocausto nella Seconda Guerra Mondiale. Prima dell’Olocausto, molti asserivano che i diritti umani erano un problema locale, soggetto a sorveglianza ed esecuzione da parte dei governi all’interno di ogni paese. Questo punto di vista si è evoluto quando il mondo conobbe la portata delle atrocità, creando un movimento a livello internazionale per proteggere i diritti umani che erano universali e inalienabili.
L’importanza della libertà religiosa come un diritto umano di base fu adottata dalla comunità mondiale nella Dichiarazione Universale. Nella prima frase del proprio preambolo, la Dichiarazione Universale afferma che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. È questo il riconoscimento dell’innata dignità dell’umanità che è diventata la forza motrice per la protezione e la promozione della libertà religiosa e dei diritti umani.
Nel 1966, le Nazioni Unite (ONU) hanno approvato un trattato legalmente valido, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Convenzione), che ha ampliato l’ambito del diritto alla libertà di religione o credo, ed ha previsto il Comitato per i Diritti Umani (un gruppo di esperti indipendenti sui diritti umani) con il potere di monitorare l’attuazione della Convenzione. Questo trattato è entrato in vigore nel 1976. Il Patto, insieme alla Dichiarazione Universale ed al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), formano la Carta Internazionale dei Diritti Umani.
La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, è stata ideata per esprimere la forte posizione dell’ONU contro la discriminazione e l’intolleranza religiose. Traccia anche in dettaglio l’ampia gamma di diritti contemplati nell’ambito della libertà religiosa, tramite la manifestazione delle proprie fedi religiose.
Un diritto umano universale
La libertà di religione o credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Si tratta di un diritto umano universale che si applica a tutte le persone ovunque in egual misura, a prescindere da chi sono, dove vivono, la loro età, sesso, razza o origine etnica e ciò a cui credono o non credono. [3]
La libertà di religione o credo è un ampio insieme di diritti che trattano una vasta gamma di questioni diverse, ma collegate fra loro. Il diritto alla libertà di religione o credo abbraccia la libertà di coscienza e l’impegno verso una religione o credo su tutte le questioni. [4] Non si tratta di un privilegio dato da un governo ma un diritto di nascita. Come commemorato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “tutti sono dotati di dignità e di coscienza”.
Il diritto alla libertà di religione o credo è intrinsecamente e inestricabilmente intrecciato con altri diritti fondamentali, incluso il diritto alla libertà di espressione e di opinione, la libertà di associazione, e i principi universali della non discriminazione e dell’uguaglianza per tutti.
Tutti traggono vantaggio dalla libertà di religione o credo. È un mezzo, tramite le azioni basate sulla fede, per raggiungere la democratizzazione, la pluralità e la sicurezza; la libertà di religione, inoltre, riduce la povertà attraverso lo sviluppo economico e sociale. È al centro dei principi democratici che contribuiscono ad una società libera e aperta, alla moralità, alla trasparenza, al principio di legalità, al trattamento etico degli altri, alla pace e alla promozione di altri diritti umani.
Al contrario, le restrizioni al diritto della libertà religiosa contribuiscono alla polarizzazione e alla discriminazione fra le comunità, mettono a repentaglio la democratizzazione e la sicurezza e incoraggiano i gruppi estremisti.
Ondata crescente di assalto globale
Oggi il diritto alla libertà di religione o credo è sotto attacco in tutto il mondo. Un recente studio globale del Pew Research Center si è concentrato su 197 paesi e territori che comprendono il 99,5% della popolazione mondiale. Si è scoperto che circa cinque miliardi di persone, il 75 per cento della popolazione mondiale, vivono in paesi con forti restrizioni governative sulla religione o un alto livello di ostilità sociale nell’ambito religioso, che spesso prende come bersaglio le minoranze religiose.
Queste gravi restrizioni alla libertà di religione sono aumentate in tutto il mondo in modo allarmante. Il rapporto fornisce considerevoli prove di un aumento del livello di restrizioni alla libertà di religione che si è verificato in ognuna delle cinque principali parti del mondo. [5]
Di ampia portata e profondo
Il diritto alla libertà di religione o credo è di ampia portata e profondo. Si tratta di una libertà fondamentale che abbraccia tutte le religioni e le fedi. Protegge fedi teistiche e non teistiche, come pure il diritto a non professare alcuna religione. [6]
Come il Comitato per i Diritti Umani dell’ONU ha sottolineato nella sua interpretazione definitiva del diritto alla libertà religiosa nella Carta dei Diritti delle Nazioni Unite, i termini credo e religione devono essere definiti in modo ampio. Essi non sono limitati alle religioni tradizionali, o a religioni e credi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Il diritto alla libertà di fede abbraccia nuove religioni e minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una maggioranza di comunità religiose. [7]
Un comune errore di definizione è ritenere che credere in un Dio sia necessario per considerare qualcosa come una religione. I più ovvi esempi contrastanti sono il Buddismo tradizionale, che non è teistico, e l’Induismo, che è politeistico. Una definizione così limitata viola i diritti umani fondamentali. [8]
Diritto assoluto ed incondizionato alla fede
Un individuo ha un diritto assoluto ed incondizionato di avere qualsiasi religione o credo. Le fedi non dovrebbero avere limiti in alcuna circostanza. [9]
La legge internazionale sui diritti umani non permette alcun tipo di limitazione alla libertà di avere o di adottare una religione o credo di propria scelta. Questa libertà è protetta in modo incondizionato, poiché si tratta del diritto di ogni individuo ad avere opinioni senza interferenze. In coerenza con questi diritti, nessuno può essere costretto a rivelare l’osservanza di una religione o credo. Allo stesso modo, a nessuno può essere richiesto di dichiarare la non-adesione a delle fedi religiose per ottenere un impiego o altri vantaggi sociali o economici. [10]
Due dimensioni
Ci sono due dimensioni per la libertà religiosa. Essa comprende il diritto degli individui e il diritto delle comunità religiose di praticare o manifestare la propria religione, in pubblico o in privato, attraverso “il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamento”. [11]
La prima dimensione tratta dei diritti degli individui a manifestare liberamente la propria religione o il proprio credo. La seconda dimensione tratta dei diritti di gruppi religiosi, in rappresentanza di una comunità di credenti, a manifestare la loro religione attraverso riti religiosi e pratiche comunitarie e ad organizzare le proprie questioni religiose al loro interno tramite enti ed istituzioni legali.
[3] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Linee Guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 16.
[4] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 1.
[5] “Ondata crescente di restrizioni per la religione”, settembre 2012, Pew Research Center.
[6] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 1.
[7] Ibid., ¶ 2.
[8] Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente a Religione o Credo, preparata dal gruppo di esperti dell’OSCE/ODIHR sulla Libertà di Religione con la consulenza della Commissione di Venezia.
[9] Linee guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo, ¶ 12.
[10] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 3.
[11] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9.