Restrizioni interpretate rigorosamente

Contrariamente all’incondizionato e assoluto diritto a seguire una religione o credo, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, l’osservanza, la pratica e l’insegnamento può essere soggetta a limitazioni da parte dello stato, ma “soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge e che sono necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute o la morale o i diritti fondamentali e le libertà degli altri”. [38] Restrizioni per qualunque altro motivo, come la sicurezza nazionale, sono proibite.

Queste restrizioni sono interpretate rigorosamente in base a precisi standard internazionali. Gli Stati devono cominciare dal loro obbligo di proteggere il diritto garantito alla libertà religiosa, incluso il diritto di uguaglianza e non discriminazione. Le restrizioni imposte devono essere stabilite dalla legge e non devono essere applicate in modo da danneggiare il diritto alla libertà religiosa.

Il Comitato per i Diritti Umani e la Corte Europea per i Diritti Umani hanno incaricato i funzionari di “rimanere neutrali e imparziali” su questioni religiose e sono stati riluttanti ad accettare qualsiasi restrizione alla religione, prendendo in considerazione ogni misura contestata con “un esame rigoroso”. [39] Le restrizioni possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono state progettate; devono essere direttamente collegate e proporzionate alla specifica necessità per cui sono state ideate. Le restrizioni non possono essere imposte per scopi discriminatori o applicate in modo discriminatorio. Eventuali restrizioni alla libertà di manifestare una religione o credo allo scopo di proteggere la morale devono essere basate su principi che non derivino esclusivamente da un’unica tradizione. [40]

[38] Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18 (3); Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9 (2).

[39] Manoussakis e altri contro la Grecia, (59/1995/565/651), 26 settembre 1996, ¶ 44, Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 8.

[40] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 8, Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia (App. 45701), 2001.

XVII. Crescente ostilità sociale contro la religione nei mass media
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