Glossario
Istituzioni, Articoli e Strumenti dei Diritti Umani per quanto riguarda la Libertà di Religione

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Dichiarazione Universale rappresenta una pietra miliare nella storia dei diritti umani. Redatta dai rappresentanti di paesi da tutte le parti del mondo, la Dichiarazione Universale fu proclamata pubblicamente dall’Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948 (delibera dell’Assemblea Generale 217 A (III). [44]

Articolo 18, Dichiarazione Universale

L’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)

L’ICCPR è un trattato multilaterale adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 23 marzo 1976. L’ICCPR impegna gli Stati a proteggere i diritti civili e politici degli individui, inclusi i diritti di libertà di religione, libertà di parola e libertà di associazione. A partire dal 2013, 167 paesi si sono impegnati a sostenere l’ICCPR. [45]

Articolo 18, ICCPR

L’articolo 18 dell’ICCPR afferma:

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
  2. Nessun individuo potrà essere sottoposto a coercizione che potrebbe compromettere la sua libertà di avere o adottare una religione o credo di sua scelta.
  3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.
  4. Gli Stati Parte al presente Patto si impegnano per avere rispetto per la libertà dei genitori e, se necessario, dei tutori, di garantire l’educazione religiosa e morale dei loro figli, in conformità con le proprie convinzioni.

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR)

ICESCR è un trattato multilaterale adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 che è in vigore dal 3 gennaio 1976. L’ ICESCR impegna gli Stati a proteggere i diritti economici, sociali e culturali degli individui, inclusi il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il diritto ad un tenore di vita decente. A partire dal 2013, 160 paesi si sono impegnati a sostenere l’ICESCR. [46]

Documento Internazionale dei Diritti Umani

Insieme, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, formano la Carta Internazionale dei Diritti Umani. La Carta Internazionale dei Diritti Umani contiene un’estesa protezione dei diritti umani per tutti. È stata acclamata come “una vera e propria Magna Charta, segnando il punto di arrivo per l’umanità ad un’ importante fase: l’acquisizione cosciente della dignità e del valore umano.” [47]

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo

La Dichiarazione fu adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981. La Dichiarazione è uno dei più importanti documenti internazionali che proteggono la libertà di religione. La Dichiarazione esprime la forte posizione dell’ONU contro la discriminazione e l’intolleranza religiosa. Traccia in dettaglio anche l’ampia gamma di diritti, contemplati nell’ambito della libertà religiosa, tramite la manifestazione della propria fede religiosa.

Gli articoli 2 e 3 della Dichiarazione del 1981 riaffermano le norme contro la discriminazione dell’ICCPR. Il paragrafo 1 dell’Articolo 2 afferma: “Nessuno può essere oggetto di discriminazione da parte di nessuno Stato, istituzione, gruppo di persone o singola persona per motivi religiosi o altre fedi”.

Gli articoli 1 e 6 forniscono un elenco completo dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questi includono il diritto di (1) “culto o riunione in relazione ad una religione o credo, e di istituire e mantenere luoghi per questi scopi”, (2) “istituire e mantenere adeguate istituzioni di beneficenza o umanitarie”, (3) “creare, acquisire e usare in misura adeguata articoli e materiali necessari relativi ai riti e ai costumi di una religione o credo”, (4) “scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni pertinenti a queste aree”, (5) “insegnare una religione o credo in luoghi adatti per questi scopi”, (6) “sollecitare e ricevere finanziamenti volontari e altri contributi da individui e istituzioni”, (7) “osservare giorni di riposo e celebrare feste e cerimonie in conformità ai precetti della religione o credo”, e (8) “istituire e mantenere le comunicazioni con individui e comunità in materia di religione e di credo a livello nazionale e internazionale”. [48]

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC)

Il CRC è un trattato adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che è in vigore dal 2 settembre 1990. Il CRC stabilisce i diritti religiosi, civili, politici, economici, sociali, relativi alla salute e alla cultura dei bambini. Il CRC definisce un bambino come un essere umano sotto l’età di diciotto anni, a meno che la maggiore età venga raggiunta prima in base al diritto nazionale di uno Stato. [49]

Articolo 14, CRC

L’articolo 14 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC) dice:

  1. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
  2. Gli Stati Parte devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, se necessario, dei tutori legali, di fornire una direzione al bambino nell’esercizio dei loro diritti in modo coerente con lo sviluppo del bambino.
  3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà. [50]

Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (“Comitato per i Diritti Umani”) è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che svolgono il compito di controllare l’adempimento degli Stati al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, tra cui il diritto alla libertà di religione protetto dall’Articolo 18 dell’ICCPR. Gli Stati Parte sono tenuti a fare regolarmente rapporto al Comitato per i Diritti Umani con la dimostrazione che stanno rispettando la tutela dei diritti enunciati nell’ICCPR.

Nell’ambito dei suoi compiti, il Comitato per i Diritti Umani pubblica interpretazioni definitive dei diritti enunciati nell’ICCPR al fine di guidare gli Stati a soddisfare i propri obblighi per proteggere tali diritti. Queste interpretazioni definitive dei diritti sono conosciute come Commenti Generali. Il Commento Generale sul diritto alla libertà di religione, pubblicato nel 1993, si riferisce al Commento Generale 22. Il Commento Generale 22 è composto da undici esaurienti paragrafi che esprimono l’ampia gamma e il significato profondo del diritto alla libertà religiosa. Il paragrafo 2 del Commento Generale 22 afferma:

L’articolo 18 protegge fedi religiose teistiche, non-teistiche e atee, come pure il diritto a non professare alcuna religione o credo. I termini “credo” e “religione” devono essere intesi in modo ampio. L’articolo 18 non si limita nella sua applicazione alle religioni tradizionali o a religioni e fedi con caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle di religioni tradizionali. Pertanto, il Comitato guarda con preoccupazione qualsiasi tendenza a discriminare contro qualsiasi religione o credo, per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano da poco istituite, oppure rappresentino delle minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante. [51]

Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU

Il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU è un organismo intergovernativo all’interno del sistema delle Nazioni Unite che svolge il compito di promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo, rivolgendosi a violazioni dei diritti umani, comprese le violazioni del diritto alla libertà religiosa, in particolare negli Stati, e formulando raccomandazioni e risoluzioni per difendere e proteggere i diritti umani. Si riunisce nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Il Consiglio è costituito da 47 stati membri delle Nazioni Unite che sono eletti dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Relatore Speciale dell’ONU sulla Libertà di Religione o Credo

Il Relatore Speciale sulla Libertà di Religione o Credo è un esperto indipendente nominato dal Consiglio delle Nazioni Unite per identificare ostacoli esistenti ed emergenti all’esercizio del diritto alla libertà di religione o credo e per presentare raccomandazioni sui modi e sui mezzi per superare tali ostacoli.

Il Relatore pubblica una relazione annuale sulla libertà religiosa e pubblica anche rapporti sui paesi che il Relatore ha visitato ufficialmente. In seguito al rapporto E/CN.4/2005/61, il Relatore Speciale s’impegna ad ottenere una comprensione approfondita di contesti e pratiche specifiche nel paese che visita, di fornire un feedback costruttivo per la nazione e riferire al Consiglio o all’Assemblea Generale. [52]

Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)

La CEDU è un trattato internazionale firmato e ratificato dai 47 Stati nel Consiglio d’Europa per proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, tra cui il diritto alla libertà religiosa protetto dall’Articolo 9 e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose protetto dall’Articolo 14. La Convenzione fu redatta nel 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953. La Convenzione ha istituito la Corte Europea per i Diritti Umani.

Articolo 9, CEDU

L’Articolo 9 della CEDU contiene la clausola sostanziale della Convenzione sulla libertà di religione o credo, strettamente parallelo con il linguaggio della clausola sulla libertà religiosa della Dichiarazione Universale e fu redatto subito dopo la Dichiarazione Universale. È anche strettamente in parallelo al linguaggio di libertà religiosa dell’Articolo 18 dell’ICCPR:

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
  2. La libertà di manifestare la propria religione o credo deve essere sottoposta soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. [53]

Articolo 14, CEDU

L’articolo 14 della CEDU afferma:

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Convenzione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. [54]

Protocollo 1, Articolo 2, CEDU

Il Protocollo 1, Articolo 2, della CEDU afferma:

Diritto all’Istruzione

A nessuna persona dovrebbe essere negato il diritto all’istruzione. Nell’esercizio delle funzioni che assume in relazione all’istruzione e all’insegnamento, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurarsi che tale istruzione ed insegnamento sia conforme alla propria fede religiosa e convinzioni filosofiche.

Corte Europea per i Diritti dell’Uomo

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo è un Tribunale internazionale istituito nel 1959 con giurisdizione sui casi dai 47 paesi che attualmente costituiscono il Consiglio d’Europa. Si regola sulle richieste provenienti da individui o Stati attinenti alle violazioni dei diritti civili e politici trattati in dettaglio nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, compreso il diritto alla libertà religiosa, protetto dall’Articolo 9, e il diritto di essere liberi da discriminazioni religiose, protetto dall’Articolo 14. Dal 1998 si è riunita come un tribunale a tempo pieno e le persone possono ricorrere ad essa direttamente quando esauriscono i rimedi nazionali nel loro stato. La Corte è situata a Strasburgo, in Francia, dove controlla il rispetto per i diritti umani di più di 800 milioni di europei. [55]

Un crescente numero di casi presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo hanno fornito istanze sulla libertà religiosa protette dagli Articoli 9 e 14 della Convenzione Europea per decretare un rigido obbligo di neutralità da parte dello Stato. Questi casi proibiscono anche allo Stato di reinterpretare, travisare, valutare o esaminare fedi religiose o l’espressione di queste fedi. [56]

Linee Guida dell’Unione Europea sulla Promozione e Protezione della Libertà di Religione o Credo

Il 24 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha adottato nuove direttive sulla promozione e protezione della Libertà di Religione o Credo nella politica estera e dei diritti umani dell’Unione Europea. Le direttive sono premesse per i principi della libertà di religione, uguaglianza, non discriminazione e universalità. Le direttive riaffermano che ciascuno Stato deve assicurarsi che il suo sistema giuridico garantisca la libertà di religione e che “misure efficaci” esistano per prevenire o punire qualsiasi violazione. Le direttive indicano che l’Unione Europea ed i suoi Stati dovrebbero concentrarsi su queste misure:

  • Combattere contro gli atti di violenza negli ambiti di religione o credo;
  • Promuovere la libertà di espressione;
  • Promuovere il rispetto per la diversità e la tolleranza;
  • Combattere contro discriminazioni dirette e indirette; in particolare mediante l’attuazione di una legislazione non discriminatoria;
  • Sostenere la libertà di cambiare o lasciare la propria religione o il proprio credo;
  • Sostenere il diritto di manifestare la religione o credo;
  • Sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, incluso il supporto per i singoli casi; e
  • Sostenere ed impegnarsi con la società civile, incluse le associazioni religiose, le organizzazioni non confessionali e filosofiche.

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

L’OSCE è un organismo intergovernativo composto da 57 stati di Europa, Asia centrale e Nord America. L’OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale. Si rivolge ad una vasta gamma di questioni, incluse la libertà religiosa e i diritti umani.

Numerose norme sui diritti umani dell’OSCE proteggono e promuovono la libertà religiosa, espressa nel Principio VII dell’Atto Finale di Helsinki:

VII. Il rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo.

Gli Stati partecipanti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Saranno promotori e favoriranno l’effettivo esercizio di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e altri diritti e libertà fondamentali di tutti che derivano dall’innata dignità della persona umana e sono essenziali per il suo libero e pieno sviluppo.

All’interno di questo contesto gli Stati partecipanti potranno riconoscere e rispettare la libertà dell’individuo di professare e praticare, da solo o in comunità con gli altri, la religione o credo che agisce in conformità con i dettami della propria coscienza.

Questo impegno fondamentale è stato più volte ribadito. Iniziando con la riunione di Madrid nel 1983, gli Stati partecipanti hanno indicato che essi “avrebbero considerato favorevolmente richieste dalle comunità religiose di credenti praticanti o pronte a praticare la loro fede all’interno della struttura costituzionale dei loro Stati, di ottenere lo status previsto nei loro rispettivi paesi per le fedi, le istituzioni e le organizzazioni religiose”. [57] Questo linguaggio è stato rafforzato nel Documento Conclusivo di Vienna (1989) per indicare che gli Stati partecipanti non avrebbero solo “considerato favorevolmente le richieste” ma che essi “avrebbero... concesso su loro richiesta alle comunità di credenti, praticanti o pronte a praticare la loro fede all’interno della struttura costituzionale dei loro Stati, il riconoscimento dello status previsto per esse nei loro rispettivi paesi”. [58]

Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR)

L’ODIHR dell’OSCE è l’istituzione dei diritti umani dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il lavoro dell’ODIHR nell’area della libertà di religione si concentra sull’assistere gli Stati partecipanti e le comunità religiose nel proteggere e promuovere il diritto alla libertà di religione.

L’ODIHR è anche impegnato nella prevenzione e nella risposta all’intolleranza e alla discriminazione per motivi religiosi. L’ODIHR è assistito nel suo lavoro da parte di dodici membri del Comitato Consultivo di Esperti sulla Libertà di Religione o Credo, con funzione di organo consultivo che mette in evidenza questioni di interesse per la libertà religiosa e fornisce consigli per aiutare gli Stati partecipanti al raggiungimento degli impegni dell’OSCE relativi alla libertà religiosa. Il Comitato Consultivo analizza anche le proposte di legge su questioni religiose quando è invitato a farlo dagli Stati dell’OSCE per garantire che la legislazione soddisfi gli standard dei diritti umani.

Il Comitato Consultivo ha pubblicato il libro delle Linee guida per la Revisione della Legislazione Pertinente alla Religione o Credo (“Linee guida”). Queste linee guida sono state preparate per sostenere il comitato nel trattare in dettaglio gli standard di libertà religiosa usati nella revisione delle leggi di uno Stato sulla religione e per fornire agli Stati direttive da seguire nell’elaborazione di tale legislazione. Le linee guida sono state accolte dall’Assemblea Parlamentare dell’OSCE all’annuale seduta nel luglio 2004. Il Comitato Consultivo consiste di esperti provenienti da tutte le nazioni dell’OSCE.

[44] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx.

[45] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

[46] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.

[47] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf.

[48] Vedi, ad esempio, http:www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm.

[49] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.

[50] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.

[51] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx.

[52] Vedi, ad esempio, http:www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx.

[53] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

[54] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

[55] Vedi, ad esempio, http:www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=#n1354801701084_pointer.

[56] Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia, 13 dicembre 2001.

[57] Documento Conclusivo della Riunione di Madrid, paragrafo 14, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa.

[58] Documento Conclusivo di Vienna, 1989, Questioni Relative alla Sicurezza in Europa: Principi, principio 16.3.

SCARICATE IL PDF