Diritti dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei volontari

La legge sui diritti umani proibisce la discriminazione basata sulla fede religiosa di un dipendente. Questa discriminazione si applica non solo alle assunzioni e ai licenziamenti, ma a tutti i termini, le condizioni e i privilegi di un impiego. [26]

La discriminazione diretta comporta un trattamento meno favorevole per motivi di religione o credo. Esempi effettivi sono quelli in cui un datore di lavoro si rifiuta di impiegare individui associati ad una particolare religione o richiede a tutti i potenziali impiegati di dichiarare di non far parte di una particolare religione.

La discriminazione indiretta avviene quando una disposizione o prassi apparentemente neutrale potrebbe mettere i membri di una determinata fede in una posizione svantaggiata, a meno che lo svantaggio possa essere giustificato. Degli esempi effettivi possono essere i casi in cui a dipendenti di sesso maschile è richiesta una completa rasatura, che potrebbe discriminare gli uomini Sikh.

Pieno rispetto per l’autonomia religiosa implica il riconoscimento che gli individui hanno il diritto di manifestare la propria religione nella vita privata come fare volontariato nelle loro comunità religiose, impegnarsi in attività missionarie o altri servizi che portano avanti la missione religiosa della loro comunità. [27]

 

[26] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 18; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, Articolo 18; Convenzione Europea sui Diritti Umani, Articolo 9; Direttiva sull’Uguaglianza dell’Impiego Europea; Convenzione Internazionale dell’Organizzazione del Lavoro n. 111.

[27] I Testimoni di Geova di Mosca contro La Russia ¶ 120-121 (App. 302/02), 10 giugno 2010.

XIV. Formazione, registrazione o riconoscimento di entità religiose legali
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