Libertà dalla discriminazione

La discriminazione religiosa è proibita dalla legge internazionale sui diritti umani. Nessun individuo o gruppo può essere soggetto a discriminazioni da parte di qualsiasi Stato, istituzione, gruppo di persone o singola persona per motivi di religione o altre fedi religiose. Questo include qualsiasi tendenza a discriminare qualsiasi religione o credo per qualsiasi ragione, incluso il fatto che siano nuove, non teistiche, non tradizionali o rappresentino delle minoranze religiose. [23] La discriminazione tra esseri umani per motivi di religione o credo costituisce un affronto alla dignità umana e un ripudio dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione dei Diritti delle Nazioni Unite. Esso costituisce anche un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni. [24] Gli Stati hanno il dovere di prendere misure efficaci per proteggere tutte le persone all’interno della loro giurisdizione dalla discriminazione per motivi di religione o credo, qualunque fosse la ragione avanzata per tale discriminazione. Questo include il compito di annullare una legislazione discriminatoria e applicare una legislazione che protegge la libertà di religione e credo in tutti i campi civili, economici, politici, sociali e culturali della vita. Gli Stati dovrebbero inoltre eliminare le politiche e le pratiche ufficiali che facilitano tale discriminazione. [25]

La Corte Europea per i Diritti Umani ha stabilito che il diritto alla libertà religiosa prevede un rigoroso dovere di neutralità da parte dello Stato. Questo dovere richiede che lo Stato si astenga dal partecipare a dispute religiose o dal favorire determinate religioni o gruppi laici rispetto ad altri.

La Corte per i Diritti Umani proibisce anche ad uno Stato di fornire nuove interpretazioni, interpretare diversamente, analizzare, valutare o esaminare fedi religiose o la loro espressione. Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri contro la Moldavia, (13 dicembre 2001), la Corte per i Diritti Umani ha rilevato quanto segue:

Nell’esercitare il suo potere di regolamentazione in quest’ambito e nelle sue relazioni con le varie religioni, fedi e convinzioni, lo Stato ha il dovere di restare neutrale ed imparziale. La posta in gioco qui è la salvaguardia del pluralismo e il corretto funzionamento della democrazia. Vedi Hasan e Chaush contro Bulgaria, App. n. 30985/96 (26 ottobre 2000 ¶ 78).

La Corte osserva, inoltre, che in linea di principio il diritto alla libertà di religione per gli scopi della Convenzione esclude la valutazione da parte dello Stato della legittimità di fedi religiose o dei modi in cui sono espresse tali fedi religiose.

[23] 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 2; Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 2.

[24] 1981 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, Articolo 3.

[25] Ibid., Articolo 4; Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 2.

XIII. Diritti dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei volontari
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