Libertà dalla coercizione

La libertà di “avere o adottare” una religione o credo include la libertà di scegliere una religione o credo, sostituire con un’altra l’attuale religione o credo, o adottare punti di vista atei, come pure il diritto di conservare la propria religione o il proprio credo. L’articolo 18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici vieta la coercizione che potrebbe danneggiare il diritto di avere o di adottare una religione o credo, incluso l’uso di minacce, violenza e sanzioni penali o economiche per obbligare i credenti ad aderire alle proprie fedi e congregazioni religiose, ad abiurare la loro religione o credo, o a convertirsi. Politiche o procedure di coercizione che limitano l’accesso a istruzione, assistenza medica, impiego, contratti di collaborazione o servizio pubblico tramite l’obbligo di dichiarazioni o affermazioni volte a negare l’associazione con una religione o credo, sono allo stesso modo in contrasto con i diritti umani. [21]

Il Concilio Vaticano Secondo, dopo un’attenta consultazione con altre fedi, ha riassunto e riaffermato molti di questi temi sulla libertà religiosa e sulla tolleranza in Dignitatis Humanae, tra cui l’insegnamento di questa dichiarazione riguardo alla libertà dalla coercizione religiosa:

L’uomo ha il diritto alla libertà religiosa. Tale libertà significa che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di individui o di gruppi sociali o di qualsiasi potere umano, in modo tale che nessuno sia costretto ad agire in maniera contraria alle proprie credenze religiose, in privato o in pubblico, come singola persona o in associazione con altri, entro i limiti dovuti. Questo diritto dell’essere umano alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nella legge costituzionale secondo cui una società è governata e quindi deve diventare un diritto civile. [22]

[21] Commento Generale 22 del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ¶ 5.

[22] Dichiarazione sulla Libertà Religiosa, Dignitatis Humanae, Promulgata da Sua Santità Papa Paolo VI, il 7 dicembre 1965.

XII. Libertà dalla discriminazione
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