V.
SCIENTOLOGY
E LE DEFINIZIONI EMICHE DI RELIGIONE

Il punto di vista “emico” in antropologia è quello che dà attenzione alla classificazione delle idee di coloro che partecipano ad una determinata cultura. Questo è il contrario del punto di vista “etico”, che è quello che deriva dalle classificazioni concettuali di una delle teorie delle scienze sociali. Fino a questo punto abbiamo utilizzato definizioni di religione prese dal punto di vista teorico, ovvero, dal punto di vista di sociologi che partecipano alla corrente trattazione che riguarda ciò che è una religione e quali sono le sue caratteristiche. In questa sezione considereremo il punto di vista emico dei partecipanti nella società.

Chiedere se Scientology è una religione dal punto di vista emico equivale a chiedere se viene considerata come tale in specifici contesti culturali in cui essa conduce le sue attività. Dato che la Chiesa di Scientology è un’istituzione internazionale, questi contesti si trovano in molti paesi. Dato che si parla di società complesse, ciò include numerosi sottogruppi: gli Scientologist stessi, le istituzioni governative e gli studenti di soggetti religiosi sono inclusi tra coloro che hanno fatto una dichiarazione pubblica su questo soggetto.

In primo luogo, è possibile osservare che gli Scientologist stessi presentano Scientology come una religione nei loro scritti e documenti pubblici. (Vedere per esempio il volume Che Cos’è Scientology? 1993:1, 7, 141, 147; LRH Book Compilations di Che Cos’è Scientology? 1994:iii.)

Per quanto riguarda le istituzioni governative, Scientology è risultata essere, ai fini legali e di esenzione fiscale, una religione nei paesi in cui ha realizzato le sue attività. Le organizzazioni governative che hanno esplicitamente dichiarato che Scientology è una religione includono:

Organizzazioni della Sezione Esecutiva:

Ministero dell’Istruzione e della Cultura della Baviera, 1973; Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, 1974; Ente per la Sicurezza Sociale di Angers, Francia, 1985; Ufficio Nazionale dell’Immigrazione e Servizio di Naturalizzazione, Stati Uniti, 1986; Distretto di Schöneberg, Berlino, Germania, 1989.

Organizzazioni Fiscali:

Dipartimento dell’Amministrazione e delle Finanze di Zurigo, Svizzera, 1974; Dipartimento delle Tasse della Florida, Stati Uniti, 1974; Ufficio delle Tasse Australiano, 1978; Amministrazione Fiscale della California, 1981; Dipartimento delle Tasse e Dogane del Canada, 1982; Servizio delle Tasse di Pau, Francia, 1987; Ispettore delle Imposte sulle Società, Amsterdam, Olanda, 1988; Commissione delle Tasse dello Utah, Stati Uniti, 1988; Commissione delle Tasse di New York City, Stati Uniti, 1988; Ufficio Federale delle Finanze, Germania, 1990; Commissione Tributaria di Monza, Italia, 1990; Commissione Tributaria di Lecco, Italia, 1991; Ufficio del Fisco degli Stati Uniti, 1993; Dipartimento dello Sviluppo dell’Impiego della California, Stati Uniti, 1994.

Corpi Giudiziali:

Corte d’Appello di Washington, D.C., Stati Uniti, 1969; Tribunale Distrettuale della Colombia, Stati Uniti, 1971; Tribunale di St. Louis, Missouri, Stati Uniti, 1972; Tribunale australiano di Perth, Australia, 1970; Tribunale Distrettuale di Stoccarda, 1976; Tribunale di Monaco, Germania, 1979; Corte d’Appello di Parigi, 1980; Corte d’Appello dello Stato dell’Oregon, 1982; Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti di Washington, 1983; Corte d’Assise del Massachusetts, 1983; Ufficio del Ministro della Giustizia dell’Australia, 1973; Corte Suprema dell’Australia, 1983; Tribunale Distrettuale della California centrale, Stati Uniti, 1984;Corte d’Appello di Vancouver, 1984; Tribunale Distrettuale di Stoccarda, Germania, 1985; Corte d’Appello di Monaco, Germania, 1985; Tribunale di Padova, Italia, 1985; Tribunale di Bologna, Italia, 1986; Tribunale Regionale di Amburgo, Germania, 1988; Tribunale di Berlino, Germania, 1988; Tribunale di Francoforte, Germania, 1989; Tribunale di Monaco, Germania, 1989; Tribunale di Hannover, Germania, 1990; Tribunale di Milano, Italia, 1991; Tribunale Amministrativo di Amburgo, Germania, 1992; Corte d’Assise della Germania, 1992; Tribunale di New York, 1994; Tribunale Tributario d’Italia, 1994; Tribunale distrettuale di Zurigo, Svizzera, 1994; Corte Suprema d’Italia, 1995.

Infine, gli studi portati a termine da parte di sociologi di solito si riferiscono a Scientology come una religione, considerandola parte di un gruppo crescente di nuovi movimenti religiosi.

Uno dei primi studi su Scientology, un articolo di Harriet Whitehead nel libro Religious Movements in Contemporary America [Movimenti Religiosi dell’America Contemporanea], la pone all'interno del “crescente gruppo di movimenti religiosi totalmente al di fuori della tradizione giudeo-cristiana”. (1974:547)

In modo simile, la monografia di Roy Wallis, “The Road to Total Freedom: a Sociological Analysis of Scientology [La Via alla Libertà Totale: Un’Analisi Sociologica di Scientology]” (1977) che analizza lo sviluppo storico e le trasformazioni dottrinali e organizzative verificatesi durante la transizione da Dianetics in Scientology, pone chiaramente l’oggetto dello studio all’interno dei nuovi gruppi religiosi. Wallis considera Scientology particolarmente rispondente alla domanda religiosa della società occidentale contemporanea, come Wilson affermava anni dopo. L’enfasi dei benefici che i fedeli ricevono dalle loro pratiche religiose in questo mondo, l’utilizzo di una particolare retorica e di un’organizzazione burocratica costruita in modo razionale, riflettono i valori occidentali contemporanei, poiché “la razionalizzazione della vita del mondo ha salvato le istituzioni, la cui salvezza viene ottenuta con il razionalismo.” (1976:246)

Frank Flinn, nella sua dissertazione “Scientology as Technological Buddhism [Scientology come Buddismo Tecnologico]” inclusa nel volume Alternatives to American Mainline Churches [Alternative alle Chiese Principali Americane], afferma che Scientology è “il più interessante dei nuovi movimenti religiosi” (1983:89) perché essa “assomiglia moltissimo al Buddismo” (93).

In un capitolo del suo libro del 1990 The Social Dimensions of Sectarianism [Le Dimensioni Sociali del Settarismo], Bryan Wilson afferma che Scientology sarebbe una “religione laicizzata” e poi dimostra che rientra in un elenco di 20 elementi di solito caratteristici delle religioni, suggerendo che “Scientology deve essere a tutti gli effetti considerata una religione e questo riguardo agli insegnamenti metafisici che propone (e non perché descrive la sua organizzazione come una chiesa), ma è una religione che riflette molte delle preoccupazioni della società contemporanea”. (1990:288) Completa la sua analisi chiedendo: “Se si dovesse proporre che cosa sarebbe una religione moderna, forse Scientology non sembrerebbe appropriata nel mondo laicizzato in cui opera, e da cui prende la parte maggiore della sua struttura organizzata e delle sue preoccupazioni terapeutiche.” (1990:288)

Scientology è inclusa come uno dei gruppi passati in rassegna in alcuni dei più importanti libri che studiano i nuovi movimenti religiosi: New Religious Movements: a Practical Introduction [Nuovi Movimenti Religiosi: Un’Introduzione Pratica] del professor Eileen Barker (1992) come pure nell’Encyclopedia of American Religions [Enciclopedia delle Religioni Americane] e nell'Encyclopedic Handbook of Cults in America [Manuale Enciclopedico delle Sette in America] di J. Gordon Melton (1992). Viene anche trattata, insieme ad altri nuovi gruppi religiosi, in Cult Controversies: Societal Responses to the New Religious Movements [Controversie sulle Sette: Risposte della Società ai Nuovi Movimenti Religiosi] di James Beckford (1985); in Cults, Converts and Charisma: the Sociology of New Religious Movements [Sette, Proseliti e Carisma: La Sociologia dei Nuovi Movimenti Religiosi] di Thomas Robbins (1991) e in L’Europa delle Nuove Religioni di Massimo Introvigne e Jean-Francois Mayer (1993).

Riassumendo, adottando un punto di vista empirico, possiamo osservare che Scientology è stata considerata una religione nei contesti culturali in cui ha realizzato le sue attività, il che include le dichiarazioni di agenzie governative, da parte dei fedeli della Chiesa e di sociologi che conducono studi sui nuovi movimenti religiosi.

VI. Conclusioni
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